Introduzione
L’allegato 2 del D. Lgs. 152/2006 \cite{ediltecnicoit} fornisce quelli che sono i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità. Il piano di indagini dovrà contenere la dettagliata descrizione delle attività che saranno svolte in campo ed in laboratorio per la caratterizzazione ambientale del sito.
Le indagini avranno l'obiettivo di:
- verificare l'esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee; definire il grado, l'estensione volumetrica dell'inquinamento; delimitare il volume delle aree di interramento di rifiuti;
- individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori;
- ricostruire le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area al fine di sviluppare il modello concettuale definitivo del sito;
- ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l'analisi di rischio sito specifica;
- individuare i possibili ricettori.
A tal fine, devono essere definiti:
- l'ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere, sia di tipo diretto, quali sondaggi e piezometri, sia indiretto, come i rilievi geofisici;
- il piano di campionamento di suolo, sottosuolo, rifiuti e acque sotterranee;
- il piano di analisi chimico-fisiche e le metodiche analitiche;
- la profondità da raggiungere con le perforazioni, assicurando la protezione degli acquiferi profondi ed evitando il rischio di contaminazione indotta dal campionamento;
- le metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati.
Il D.Lgs 152/06 si limita a definire le strategie adottabili per selezionare l’ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo delle matrici ambientali e non fornisce quindi alcuna indicazione circa la densità areale dei punti di campionamento.
Il Dm 471/99 \cite{toscana} , invece, riportava il numero minimo di sondaggi da effettuare in funzione dell’estensione del sito da investigare e del tipo di matrice da campionare.
Si precisa che nei casi in esame successivi all’emanazione del D.Lgs. 152/06, il D.M. 471/99 è stato utilizzato solo per alcuni aspetti tecnici non specificati nel D.Lgs. 152/06 (punti di investigazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee sulla base delle dimensioni del sito).
Una sostanziale differenza tra i due decreti è costituita dalla definizione di sito contaminato, da cui ne consegue l’obbligatorietà dell’elaborazione dell’Analisi di Rischio per il calcolo delle CSR nell’attuale norma. Il D.Lgs. 152/06 introduce, inoltre, la definizione di sito potenzialmente contaminato, nel caso in cui si rileva un superamento delle CSC, rispetto al sito contaminato in cui si è verificato il superamento delle CSR. Pertanto il sito, ai sensi del D.Lgs. 152/06, definito come sito potenzialmente contaminato corrisponde al sito contaminato, definito dal D.M. 471/99. Il D.M. 471/99 imponeva infatti l’applicazione delle procedure di bonifica al superamento dei valori CSC tabellari.
In letteratura sono presenti numerosi manuali e testi che indicano metodologie e linee guide per lo svolgimento del piano di indagine. Tra queste vi è il manuale fornito dall’APAT \cite{apat} (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) con nome: ‘Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati’. Quest’ultimo tratta i temi legati ai siti contaminati, in particolare le indagini da condurre per la determinazione delle caratteristiche delle matrici ambientali, con particolare riguardo al suolo, sottosuolo e alle acque sotterranee.